Posto che i bambini allattati al seno riportano un miglior sviluppo neurocognitivo nel primo anno di vita rispetto a quelli allattati con formula, che il latte artificiale in Italia costa oltre il triplo e fino a quattro volte rispetto ad altri Paesi europei e che, inoltre, non esistono differenze qualitative sostanziali tra i diversi tipi di latte artificiale in commercio, così come stabilito da diverse ricerche (leggi l’articolo Latte artificiale: più costi e niente benefici apparso su questo sito), oggi vogliamo portare all’attenzione le Regole per la commercializzazione dei sostituti del latte materno stabilite dalla legge italiana e sintetizzate in un volantino pieghevole (scaricabile qui) dell’associazione senza fini di lucro IBFAN Italia, da sempre impegnata a promuovere le condizioni che possano favorire la corretta alimentazione di neonati e bambini, a partire dalla promozione dell’allattamento al seno.
Predisposto da IBFAN Italia, con la collaborazione del gruppo Maternage delle Balate di Palermo, il volantino risponde alle diverse segnalazioni pervenute alla sessa associazione relative quelle che “non sono solo violazioni del Codice – si legge sul sito ibfanitalia.org – ma violazioni della Legge italiana”, volta invece a tutelare l’allattamento al seno e contribuire alla diffusione di una migliore alimentazione e nutrizione dei lattanti.

Stando all’art. 10 del Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 82 del 09/04/2009“La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni […]”.

L’articolo 12 dello stesso decreto riguardo “Campioni e forniture” recita: “E’ vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza”.



E’ invece il Decreto Legislativo del 19 maggio 2011, n. 84 a stabilire sanzioni pecuniarie anche molto salate per la violazione delle disposizioni stabilite nel decreto del 9 aprile 2009, n. 82.

Pensato per gli esercizi commerciali che distribuiscono latte artificiale, ma anche per i genitori e tutti coloro che notano nei negozi e supermercati la mancata applicazione della Legge succitata, il volantino risponde all’esigenza di informare  sulle poco conosciute leggi dello Stato Italiano che tutelano l’allattamento al seno mediante la regolamentazione della vendita del latte artificiale.

Resta tuttavia da approfondire il motivo per cui molti pediatri, di base o ospedalieri, piuttosto che sostenere le mamme nell’allattamento al seno a richiesta per almeno 12 mesi – come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – suggeriscano loro il latte artificiale o l’integrazione.

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