Uno degli emendamenti all’art. 4 del ddl Lorenzin, quello presentato ieri dall’on. PD Donata Lenzi insieme ad altri firmatari, tutti del PD, rischia di vanificare tutto il lavoro svolto sinora per il riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria. Si tratta dell’emendamento 4.3 (più sotto il testo), che cancellerebbe di fatto la professione di osteopata, consegnandola ai soli laureati in fisioterapia e in medicina, dopo avere frequentato un corso post-laurea.

On. Donata Lenzi

Tocca adesso alla Commissione Affari Sociali della Camera votare i quasi 300 emendamenti, e se ne passasse anche solo uno non in linea con il testo del DDL, la prospettiva che si presenterà sarà del tutto atipica: sarà come azzerare tutto il lavoro fatto in precedenza perché il testo dovrà ripassare in Senato.

Sicuramente ci si aspettava delle modifiche al DDL Lorenzin n.1324, ma a rendere inverosimile quanto accaduto ieri è che l’emendamento all’art. 4 così inficiante per l’Osteopatia, sia stato presentato proprio dal capogruppo PD in Commissione Affari Sociali, On. Lenzi, dopo aver avuto il pieno sostegno del PD al Senato. Questa è un’anomalia tutta italiana che stride fortemente col percorso avviato dal Parlamento fino ad oggi e, a livello dell’UE, con la norma CEN che ha definito gli standard europei per l’esercizio della professione e la formazione di osteopata.



“Modifica inaccettabile – tuona il ROI – che non tiene assolutamente conto del lavoro fatto fin qui dalle Istituzioni, dal Ministero della Sanità in primis che dopo i dovuti approfondimenti ha decretato la necessità di regolamentare l’osteopatia come professione sanitaria autonoma, e poi dal Senato che il 24 maggio di un anno fa ha votato l’articolo 4 in larga maggioranza”.

Alla viglia del Congresso Nazionale del ROI, che si terrà oggi e domani a Roma, questa notizia dissesta il mondo dell’osteopatia stravolgendo completamente il senso e le finalità di un percorso nato per affrontare un vuoto normativo, ma che di fatto renderebbe la professione osteopatica appannaggio esclusivo dei fisioterapisti e dei medici.

“Sono diversi gli emendamenti all’art. 4 sul riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria autonoma – chiarisce il presidente ROI Paola Sciomachenma quello che colpisce più di tutti per la mancanza di valide motivazioni a supporto e per il totale scollamento dal lavoro fatto fino ad oggi e da quanto avviene negli altri Paesi, in Europa e nel mondo, è l’emendamento 4.3 firmato dall’on. Lenzi in cordata con altri parlamentari del PD, che relega e mortifica l’osteopatia a una specialistica della fisioterapia e della medicina, negando così l’autonomia di una professione sanitaria, dimostrata da evidenze scientifiche e dalla ricerca, e che necessita di una formazione specifica per l’acquisizione delle abilità proprie dell’osteopata.

E sono infatti più di più di 8.500 i lavori, tutti indicizzati su PUBMED, di cui più della metà sono stati pubblicati negli ultimi 10 anni dagli osteopati, tra cui anche molti ricercatori italiani soci ROI, e non da fisioterapisti o altri professionisti della salute.

“Questo emendamento allontana l’’talia dal resto d’Europa e da tutti quei Paesi che da anni hanno riconosciuto la professione dell’osteopata e si arrocca a tutela degli interessi di una piccola parte a discapito dei cittadini” ha concluso Paola Sciomachen.

Ora non resta che aspettare di vedere quali emendamenti passeranno, prima in Commissione e poi alla Camera, e cosa accadrà in Senato durante la seconda lettura.

Di seguito il testo dell’emendamento nella sua interezza:

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, istituisce entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il corso di formazione universitaria post laurea in osteopatia alla quale possono accedere i laureati in fisioterapia o in medicina e chirurgia. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti in osteopatia conseguiti in sedi formative italiane ed estere antecedente all’entrata in vigore della presente legge.