E’ stato presentato il 28 luglio scorso dal Senatore barese Luigi D’Ambrosio Lettieri, firmato anche dalla Senatrice Maria Rizzotti, un emendamento che riprende, senza alcuna modifica, i punti che il ROI ha posto all’attenzione del Legislatore.
Istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia e riconoscimento ed equipollenza dei titoli: questi i punti fermi della proposta del ROI su cui si è sviluppato il confronto con i rappresentanti del Ministero della Salute sui contenuti dell’emendamento per capire quale potesse essere l’orientamento del Governo su questo argomento. Il risultato è stato il documento presentato ufficialmente lunedì in Senato.
[Leggi l’intervista al presidente ROI Paola Sciomachen]

Il focus in questi giorni è posto principalmente sul pregresso, in riferimento al quale – si legge in un comunicato stampa diffuso dal ROI“è altamente probabile che la sanatoria non sarà interamente a carico del Governo. La Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Sen. Emilia Grazia De Biasi – spiega il Registro Osteopati – ha presentato l’emendamento al Governo apportando una modifica rispetto al tema della sanatoria, facendo riferimento ai titoli pregressi di laurea delle professioni sanitarie (le 4 classi, ossia Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica, della Riabilitazione, tecniche e della Prevenzione). Per questo motivo il ROI ha avviato una trattativa che per includere nella sanatoria tutte le figure professionali al suo interno e, qualora il Governo dovesse decidere altrimenti, ha già lavorato ad una soluzione per non trascurare nessuna professionalità. La sanatoria del rimanente sarà quindi a carico solo ed esclusivamente del Registro. Questo comporterà alcuni cambiamenti sul fronte della formazione, in particolare l’istituzione di corsi di conversione per sanare i titoli pregressi, con modalità ancora da definire”.

A proposito di formazione, riportiamo di seguito Art. 3-ter riferito alla Laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia e riconoscimento ed equipollenza dei titoli.

  1. L’ordinamento di laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia è istituito entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca.
  2. Nelle more dell’istituzione dell’ordinamento di laurea magistrale in osteopatia, ai fini della valutazione delle equipollenze e dell’accertamento dei titoli pregressi presso il Ministero della Salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione composta da:
    a) Un rappresentante del Ministero della Salute;
    b) Un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    c) Due rappresentanti designati dalle Regioni;
    d) Tre componenti delle associazioni di riferimento per gli osteopati.
  3. La Commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti principi:
    a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti;
    b) sono da considerare equipollenti i titoli in possesso di soggetti laureati in medicina, veterinaria, fisioterapia e terapia occupazionale che abbiano conseguito, accanto alla formazione di base, almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;
  4. c) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il percorso formativo di abilitazione in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) e accedere alla professione.

L’Art. 3-bis (a firma di D’Ambrosio Lettieri, Rizzotti, Floris e Scilipoti) si incentra specificatamente sulla figura professionale dell’osteopata e sull’istituzione dell’albo professionale degli osteopati.
Il comma 1 definisce chiaramente l’osteopatia una professione sanitaria di contatto primario con competenze di diagnosi, gestione e trattamento dei pazienti, esclusivamente manuale, che si indirizza a tutti i soggetti, dal neonato all’anziano.



Tra gli emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1324 segnaliamo anche l’Art. 7-bis. (Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico) secondo il quale:

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
    a) l’identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante per le professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze, prevedendo la possibilità un credito formativo triennale per chi ha già conseguito la laurea non specialistica in fisioterapia;
    b) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e merito effettuato presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGeNaS) in qualità di organo di controllo.
  2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitato l’attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell’iscrizione all’albo e, conseguentemente, all’esercizio di queste professioni, sostenere l’esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera b).

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