“Per quanto concerne l’osteopata – si legge nella risposta ministeriale del 12 marzo all’interrogazione parlamentare in Commissione XII (Affari sociali) dell’On. Binetti – questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie”. Osteopatia tra le professioni sanitarie. Così si è espresso il Ministero della Salute, ed è esattamente ciò che gli osteopati chiedono a gran voce da anni.

Leggi qui il testo della risposta del Ministero della Salute, allegato 2.

L’onorevole Binetti, dal canto suo nell’interrogazione parlamentare ha detto anche di più, suggerendo come raggiungere questo scopo, alla luce “dell’elevato numero di persone che ricorrono alle prestazioni dell’osteopata”, e cioè attraverso due percorsi da seguire alternativamente: un master o una laurea specialistica in queste materie (osteopatia e chiropratica NdR) ovvero istituire un’ulteriore professione sanitaria non medica accanto alle ventidue già esistenti”.

Se da un lato il Ministero della Salute si rivolge alla pratica osteopatica definendola “attività riservata alle professioni sanitarie”, al contempo lo stesso Ministero fa riferimento alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», che di fatto però inserisce l’osteopatia tra quelle professioni che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie”. Professione sanitaria si o no?



Ecco invece un clamoroso esempio di come l’informazione possa essere manipolata e distorta. E’ il caso di quanto riportato sul sito dell’associazione italiana fisioterapisti aifi.net che, prendendo un pezzo della risposta ministeriale e facendo proprie considerazioni, giunge a tutt’altra conclusione, riportando testualmente che: “l’osteopatia è attività sanitaria e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato”.

Vogliamo ricordare agli amici fisioterapisti che purtroppo, nostro malgrado, nessuna legge dello Stato italiano ha sin’ora stabilito univocamente la strada per diventare osteopata, pertanto asserire che “chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (o di un titolo ad essa equipollente) stia commettendo il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria” suona come una libera interpretazione dei fatti.
Il Ministero dice che l’Osteopatia rientra nelle Professioni Sanitarie, ma non dice che la debbano svolgere i SANITARI già esistenti…!

Invitiamo una volta per tutte l’associazione dei fisioterapisti a consultare i tantissimi colleghi osteopati in possesso anche del titolo di fisioterapista, a chiedere loro in cosa consista il percorso di osteopatia, quanto sia specifico e articolato, e come da tanti anni ormai sappiamo possa prescindere dal titolo di studio di partenza.
L’Osteopata è altra cosa rispetto al fisioterapista.

Ci auguriamo che prima o poi il legislatore si esprima in maniera chiara sul riconoscimento di una professione ormai definita inequivocabilmente a livello mondiale, e che in Italia, invece, non riesce a trovare la sua giusta affermazione.