Dovevano essere tre mesi e sono diventati più di due anni: dall’approvazione della “Legge Lorenzin” del gennaio 2018 mancano ancora oggi i diversi provvedimenti attuativi. La legge annovera la figura dell’osteopata, assieme al chiropratico, nell’ambito delle professioni sanitarie anche se, appunto, per il pieno riconoscimento si attendono ancora i decreti attuativi sugli ambiti di attività e competenze degli osteopati.
Di recente è stata la Sen. Paola Binetti a riaccendere i riflettori su questa annosa questione, presentando un’interrogazione parlamentare al Ministro Francesco Boccia.

L’interrogazione (che potete leggere sotto) richiama alla “necessità di riprendere l’iter di regolamentazione dell’osteopatia come professione sanitaria, in attuazione della legge, onde evitare ulteriori ritardi che danneggiano i professionisti e i pazienti che vi fanno ricorso” e ricorda che “in attesa di una normativa sanitaria di riferimento la categoria degli osteopati permane in una situazione di incertezza, aggravata durante la pandemia di COVID-19 e il lockdown dall’impossibilità di ricevere indicazioni formali circa la propria attività, a differenza delle categorie professionali sanitarie già istituite”.

L’auspicio sottolineato anche dal Roi, Registro osteopati d’Italia, è che venga calendarizzata in tempi brevi la proposta di profilo professionale inviata alla conferenza delle regioni dal Ministero della salute.



Testo dell’interrogazione a firma Sen. Paola Binetti (FI)

BINETTI – Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso che:
l’articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico;
il comma 2 prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, vengano stabiliti “l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti”;
prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;
il 21 febbraio 2019 il Ministero della salute, fornendo risposta all’interrogazione 5-01537 presentata in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera dei deputati, ha reso noto che subito dopo l’entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, si è attivato per dare attuazione all’articolo 7 della legge, che ha individuato, nell’ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell’osteopata e del chiropratico, e si è anche proceduto ad attivare appositi incontri tecnici con le associazioni professionali di riferimento;
tenuto conto della necessità di riprendere l’iter di regolamentazione dell’osteopatia come professione sanitaria, in attuazione della legge, onde evitare ulteriori ritardi che danneggiano i professionisti e i pazienti che vi fanno ricorso;
con particolare riferimento all’iter normativo, il Ministero ha riferito di incontri svoltisi con le associazioni, dai quali sarebbe emersa “una piena convergenza sull’individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale”;
infine, il Ministero della salute ha ipotizzato “la definizione di uno schema di accordo da inviare in Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Consiglio superiore di sanità, già nell’ambito della prossima riunione utile”;
tenuto conto altresì che in attesa di una normativa sanitaria di riferimento la categoria degli osteopati permane in una situazione di incertezza, aggravata durante la pandemia di COVID-19 e il lockdown dall’impossibilità di ricevere indicazioni formali circa la propria attività, a differenza delle categorie professionali sanitarie già istituite;
considerato che lo schema di accordo relativo all’individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale dell’osteopata è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni;
considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono ampiamente superati, e che a oggi lo schema di accordo non risulta ancora calendarizzato, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per sollecitare la calendarizzazione dello schema di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del prosieguo dell’iter normativo.