Sentenza UE su esenzione Iva professionisti non regolamentati: “non vale in Italia”, la replica di Alfonso Causi
“Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati”. Così titolava venerdì 28 giugno Il Sole24Ore nella sezione Norme e Tributi in un articolo a firma di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce riferito alla sentenza Corte di giustizia europea (causa C-597/17) che estenderebbe l’esenzione dell’Iva anche alla professione del chiropratico e dell’osteopata.
La sentenza in questione riguarda però gli osteopati del Belgio, nazione che riconosce ufficialmente l’osteopatia e in cui la formazione è affidata all’Universitè Libre de Bruxelles e a quattro istituti ufficialmente riconosciuti.
Nello specifico secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che questi ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).
Pronta la replica di Alfonso Causi, giurista, Segretario dell’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia, il quale spiega in una nota inviata alla redazione del Sole24Ore, alcune “inesattezze” riportate nell’articolo, chiedendone una rettifica.
Esenzione Iva non vale per gli osteopati italiani: la spiegazione di Alfonso Causi
Causi le spiega punto per punto:
– “Le professioni del chiropratico e dell’osteopata al momento non sono ufficialmente riconosciute come sanitarie – spiega Causi – sono state individuate ma non istituite, quindi ancora non sono professioni sanitarie (sono in attesa dei decreti attuativi);
– In merito alle “necessarie qualifiche professionali” che devono essere possedute (per essere precisi la sentenza della Corte Europea parla di “efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali”) al momento, in Italia, non sono controllate o controllabili da nessuno;
– per quanto riguarda la “formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato”: al momento in Italia non esiste nessun istituto di insegnamento di osteopatia riconosciuto dallo Stato.
“La sentenza si riferisce a osteopati belgi, chiude il dott. Causi, e ha piena legittimità se riferita al Belgio, nazione nella quale l’osteopatia è ufficialmente riconosciuta (anche se i decreti attuativi non sono stati mai emanati), e in cui la formazione è affidata a riservata alla Universitè Libre de Bruxelles e a quattro istituti ufficialmente riconosciuti: Collège Belge d’Ostéopathie (CBO), Belgian School of Osteopathy (BELSO), l’International Academy of Osteopathy (IAO), Flanders International College of Osteopathy (FICO). Per il Belgio, quindi, a giusta ragione la sentenza in questione ha il suo ambito di applicazione”.