Approvato ieri con voto unanime in Commissione Affari Sociali della Camera, l’Articolo 4 del Ddl Lorenzin, aprendo la strada all’approvazione definitiva del ddl sulle professioni sanitarie che, dopo il passaggio in aula per l’approvazione, dovrà ritornare in Senato per ultima lettura dando il via libera all’iter previsto per il riconoscimento della professione.
In sostanza l’articolo 3 riformulato secondo quanto previsto dall’emendamento Marazziti, prevede che l’istituzione delle nuove professioni sanitarie avvenga a seguito dei pareri del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni, oltre che della definizione del programma formativo concordato con il Miur.
“In questi anni abbiamo lavorato fortemente – si legge in una lettera inviata dal ROI a tutti i soci – per essere attrezzati a sostenere le richieste ed il confronto con i vari organi e commissioni preposti per la definizione delle competenze, della formazione, per l’individuazione delle equipollenze e del pregresso. Quest’anno abbiamo elaborato, insieme a tecnici esperti della materia, il documento sul Core Competence dell’osteopata, che presto sottoporremo al vaglio della comunità. Continueremo a mettere in campo le strategie necessarie per far fronte agli ostacoli che incontreremo, perché sappiamo che il percorso sarà molto impegnativo”.
ART.4
Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente: ART. 4 (Individuazione e istituzione delle professioni
sanitarie dell’osteopata e del chiropratico). – 1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono
individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la
procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla
presente legge.2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni
dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i
criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione
universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.4. 5. (Nuova formulazione) Rondini e 4. 2. (Nuova formulazione) Carnevali