Cari colleghi,
oggi è un giorno speciale, uno di quelli che segna la storia della nostra amata disciplina e che sarà ricordato sui libri di storia dell’osteopatia.
Oggi 22 dicembre 2017, alle ore 11.23, l’osteopatia è ufficialmente riconosciuta dallo Stato Italiano.

Siamo coscienti che non è il punto di arrivo, tanti ostacoli si presenteranno ancora perché il riconoscimento sia pienamente conforme alle nostre aspettative, ma certamente partiamo da un altro livello.

Il Parlamento ha finalmente stabilito che l’osteopatia esiste ed è individuata come professione sanitaria. Da questo punto non si torna più indietro. Potremo frequentare gli ospedali ed essere inquadrati non più occasionalmente, come già successo diverse volte in Italia, ma a pieno titolo.

Ci sarà ancora tanto da lavorare per definire la inevitabile sanatoria che tuteli migliaia di osteopati, per
la definizione degli aspetti formativi futuri, per la ridefinizione di quanto concerne gli aspetti fiscali e dell’aliquota IVA, così come per la formazione dell’albo e soprattutto degli aspetti pensionistici. Ma il pezzo più ripido della salita è fatto.

Per anni l’osteopatia non è stata considerata dal mondo sanitario, ma “sopportata”; diversi sono stati i colleghi
portati in tribunale per abuso della professione medica, e questo per il facile fraintendimento che il nostro operato può generare in quanti non conoscono l’osteopatia e i suoi princìpi. Ciononostante ne siamo usciti
sempre vincenti.
In tutti questi anni siamo stati sempre in un limbo: in tribunale non si poteva dire che fossimo osteopati, ma neanche che non lo fossimo.

Tanti colleghi avrebbero preferito rimanere in questa condizione, ma ormai era impensabile che lo Stato, visto il numero crescente di osteopati, non intervenisse per regolamentare il fenomeno; per cui era impensabile non partecipare alla stesura della legge.

Certo la versione uscita dal Senato era più soddisfacente, ma vista la piega che si stava prendendo alla Camera, possiamo ritenerci soddisfatti del risultato, anche perché lascia la porta aperta ancora a tutte le nostre richieste.

Oggi però è il momento di festeggiare e di godersi questo successo che a nostro avviso è stato determinato da due fattori prevalenti:

  1. il credito che l’osteopatia italiana ha saputo guadagnarsi e non solo per i benefici indotti a migliaia e migliaia di pazienti, ma anche l’ottimo lavoro fatto negli ospedali e nelle numerosissime collaborazioni con la classe medica (in questa pagina raccogliamo tutte collaborazioni osteopatiche negli ospedali);
  2. l’impegno e la capacità politica dimostrata dalla presidente Paola Sciomachen per nome e per conto del direttivo Roi e dei tanti osteopati che si sono impegnati politicamente per raggiungere il riconoscimento.

Vale la pena di ricordare che sin dal momento dell’elezione, obiettivo principale dichiarato del consiglio direttivo del Roi è stato il riconoscimento dell’osteopatia, e forse neanche loro si aspettavano di poterlo raggiungere in tempi politici così brevi.
Il lavoro è stato immane perché questa partita non si è giocata con le regole dello sport o della fisiologia a noi più familiari e leali, ma con quelle della politica, che non ha regole, pertanto è servita massima attenzione e pazienza certosina, oltre che scelte strategiche giornaliere per non essere travolti.

Su queste scelte, una grande mano ci è stata data da un’agenzia romana che ha avuto proprio il compito di aiutarci a districarci nei meandri dei palazzi del potere, anche se a nostro avviso le capacità politiche e la gentilezza della Presidente hanno pesato fortemente sul risultato finale.
Un risultato che comunque non si sarebbe potuto raggiungere se ogni collega non avesse fatto la sua parte: da chi aveva in trattamento la De Biase, a chi ha solo inviato un twitter con la mitica scritta *osteopatiricocnosciuti
per sostenere la causa.

Come sempre succede nelle vittorie di squadra, la nostra Paola Schiomachen può a pieno titolo alzare la coppa come capitano, tanti potranno meritatamente fare il giro di campo e baciarla (la coppa) ma tutti si
dovranno alzare a battere le mani. Anche i tifosi delle altre squadre.

Vediamo ora cosa dice nello specifico il testo

Di seguito gli articoli che ci riguardano: art. 7 che fa riferimento specificatamente all’osteopatia e l’art. 6 che è il percorso necessario per il riconoscimento delle professioni sanitarie.
Ricordiamo in questa sede che l’art. 6 è stato introdotto grazie alle nostre istanze e modifica la procedura precedente con cui si potevano riconoscere delle nuove professioni sanitarie.

In forza dell’articolo 7 noi abbiamo superato un passaggio e veniamo individuati già come professione sanitaria; ora nell’arco di tre mesi, come è specificato, la questione deve essere discussa nella Conferenza Stato Regioni poiché le questioni sanitarie interessano direttamente le Regioni.

La commissione ha già indicato le date per il 2018 e cioè 11 gennaio, 8 febbraio, 22 febbraio, 8 marzo (giornata delle donne) o 21 marzo (primo giorno di primavera). In quella seduta noi dovremo dimostrare anche grazie alle CORE competence su cui abbiamo lavorato in questi anni, che la nostra professione si occupa del potenziamento della salute e come tale non interferisce con nessuna professione sanitaria esistente.
Saranno inoltre stabilite in quella sede come prevede il l’art. 7 comma 2, l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Superato questo ostacolo come previsto sempre dall’art. 7.2 “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi”.

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Articolo 7

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico)

1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Articolo 6

(Modifica dell’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. L’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). 1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell’Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L’istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l’ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Qui il calendario delle sedute della Conferenza Stato-Regioni per il periodo gennaio-luglio 2018.