Ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, fra cui l’Osteopatia. Si tratta di un passo importante che di fatto consegna anche l’Osteopatia tra le “professioni intellettuali non ordinistiche” in un modello diverso, aperto, organizzato su base volontaria, orizzontale, in cui la legittimazione è frutto di un’autoregolamentazione, dalla quale scaturiscono attestazioni e certificazioni delle competenze.

Ecco il testo della Legge n. 3270: clicca qui

Questa la novità sostanziale per gli osteopati, i quali potranno utilizzare il testo dell’Uni come forma di garanzia sul mercato, per cui gli utenti potranno scegliere tra operatori “accreditati”. Il sistema di qualità professionale previsto dalla norma potrà fornire indicatori utili a consentire la tracciabilità del percorso professionale e, quindi, in grado rispondere a tre semplici domande: chi sa fare cosa, come lo sa fare, come ha imparato a farlo.

Qualificazione delle professioni non regolamentate, garanzia e tutela degli utenti sono le finalità preminenti della Legge, che stabilisce inoltre il modo attraverso cui garantire questi prerequisiti: sia attraverso l’attivazione di appositi sportelli di riferimento presso le specifiche organizzazioni professionali, sia promuovendo l’autoregolamentazione volontaria basata sul rispetto della norma UNI (che l’Osteopatia già possiede), così come previsto dall’art. 6 della Legge.
Al contempo l’art. 2 prevede la possibilità di costituire delle associazioni a carattere professionale su base volontaria volte da un lato a valorizzare le competenze degli associati, dall’altro a garantire il rispetto delle regole deontologiche e dunque la tutela degli utenti, come il ROI per esempio.

”Le associazioni professionali – ha spiegato Erminio Quartiani della presidenza del gruppo Pd della Camera – potranno autoregolamentarsi e qualificare l’esercizio dell’attività professionale tramite norme tecniche UNI, rilasciare ai propri iscritti specifici attestati, anche a tutela dei consumatori (cittadini, imprese private e pubbliche, amministrazione pubblica). Saranno così valorizzate le competenze di tutti i professionisti associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche”.



L’elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative di tali associazioni eventualmente costituite, sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso deputato a svolgere i compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.

Un’altra novità è l’introduzione dello sportello informativo promosso dall’associazione come forma di garanzia a tutela del cittadino-consumatore. I committenti delle prestazioni professionali vi si possono rivolgere in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e, in generale, agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

In linea con le più evolute esperienze europee, attraverso lo strumento della certificazione, si potrà consegnare agli utenti del servizio (in questo caso i pazienti) le necessarie garanzie di qualità del professionista.

A rilasciare tali certificazioni di conformità alla norma tecnica UNI, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione sono, stando all’art. 9 della legge, gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. In Italia l’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione è svolta da ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento  – l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.

Nei prossimi giorni cercheremo di sviluppare al meglio i punti della legge che a breve sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.