Un osteopata diplomato in UK può esercitare in un Poliambulatorio in Italia?
Ad oggi, febbraio 2021, e fino a quando l’osteopatia non diventerà una professione sanitaria non è possibile che gli osteopati accedano ai poliambulatori, regolarmente controllati dalle ASL. Neanche se in possesso di una laurea inglese.
È possibile esercitare la professione di osteopata in un’ASD?
Si è possibile; bisogna avere la partita iva come osteopata e con quella, esercitare anche in un’ASD.
La responsabilità penale dell’osteopata ex art. 348 CP
E se arrivano i NAS?
a cura del dott. in Legge Alfonso Causi della scuola di Osteopatia ATSAI
Abuso di Professione Considerazioni di merito
a cura di Iginio Furlan D.O.M.R.O.I, Referente Legale del Registro degli Osteopati d’Italia
Un osteopata diplomato in Italia può esercitare negli Stati Uniti?
Un osteopata diplomatosi in Italia non può esercitare la professione negli Stati Uniti.
Di seguito, la spiegazione di Diana Finley dell’American Academy of Osteopathy:
“It is not legal for an osteopath with an Italian degree to practice in the United States. In the US, osteopaths must be graduates of Colleges accredited by the Council on Osteopathic College Accredidation (COCA). Currently no school outside the US meets the COCA standards. As a result no graduate is eligible for licensing in the US”.
Traduzione:
“Non è legale per un osteopata diplomato in Italia praticare negli Stati Uniti. Negli USA, infatti, gli osteopati devono essere laureati nelle università accreditate dal COCA, Council on Osteopathic College Accredidation.
Attualmente nessuna scuola fuori dagli Stati Uniti soddisfa gli standard COCA.
Destinazione d’uso studio di Osteopatia
(Informazioni fornite dalla segreteria del ROI)
Lo studio di osteopatia deve essere accatastato come studio professionale (categoria catastale A10).
Un D.O. conseguito in Francia consente di esercitare in Italia?
Una volta conseguito il D.O. è possibile esercitare in Italia la professione come libero professionista, sia nel caso in cui il titolo sia italiano che nel caso in cui sia un titolo estero.
Per quanto riguarda l’iscrizione al R.O.I., è necessario inviare preventivamente alla Segreteria (segreteria@roi.it) un curriculum studiorum dettagliato, che comprenda le informazioni relative al/i corso/i di osteopatia ed al/i titoli/i pregresso/i.”
Un diploma di Osteopatia conseguito in Italia è valido per l’esercizio della pratica in Australia e Nuova Zelanda?
La valutazione degli osteopati d’oltremare è effettuata dall’ANZOC – Consiglio di Australia e Nuova Zelanda Osteopathic.
In questo file in lingua inglese potrete leggere indicazioni sulla procedura da compiere.
Essendo un Paese del Commonwealth segue le regole della Gran Bretagna.
Al fine di essere valutati è necessario compilare questo modulo e inviarlo all’ANZOC con ricevuta di pagamento e documentazione richiesta, all’attenzione di Craig McDonald: qsa@anzoc.org.au
Con un D.O. conseguito in Italia si può esercitare la professione in Germania?
Di seguito la risposta di Christoph Newiger, direttore del portale di osteopatia tedesco Osteokompass.de.
In Germania L’Osteopatia viene considerata medicina e può quindi essere applicata solo da medici o naturoterapisti (Heilpraktiker). Se l’osteopata invece è anche fisioterapista allora può praticare la pratica osteopatica ma dietro prescrizione medica. Inoltre un fisioterapista/osteopata può praticare soltanto l’Osteopatia parietale.
Un osteopata italiano può esercitare in Austria?
Ce lo spiega Anja Schulmeyer dell’Osterreichische Gesellschaft fur Osteopathie (OEGO).
- Per essere autorizzati ad esercitare l’osteopatia in Austria, è necessaria una formazione di base come Fisioterapista o medico
- una formazione osteopatica.
L’appartenenza alla associazione professionale, la OEGO, è auspicabile, ma non è obbligatoria per l’esercizio professionale.
Un osteopata può consigliare ai pazienti degli integratori alimentari su carta intestata?
Da più parti ci è giunta questa perplessità: si possano prescrivere su carta intestata integratori tipo fitoterapici di libera vendita e senza obbligo di prescrizione medica, senza indicare la posologia, senza incorrere in abuso della professione medica?
Il punto è: essendo prodotti di libera vendita, li può consigliare chiunque?
Il parere dell’avv. Mastro del ROI: “gli integratori alimentari non sono farmaci. Essi sono equiparati agli alimenti e sono soggetti alla legislazione relativa. Come tali non è necessaria alcuna prescrizione medica per la loro somministrazione. D’altro canto se nocivi per il consumo umano possono comportare per chi li distribuisce ovvero ne consiglia l’utilizzo sanzioni di carattere pecuniario e penale.”
Un diploma di osteopata conseguito all’estero, per esempio in Inghilterra, consente di esercitare in una struttura pubblica in Italia?
La normativa italiana non contempla la figura dell’osteopata come professionista sanitario, perciò la risposta è no.
Risale al 2013 lo stop del Tar all’esercizio della professione di un osteopata diplomato nel Regno Unito, nel centro medico Sant’Apollonia di Parma. Già nel 2011 L’Ausl di Parma aveva dato parere negativo all’impiego di questo professionista diplomato nel Regno Unito, perché la normativa sanitaria nazionale prevede che le patologie osteoarticolari siano trattate solo da medici e fisioterapisti. Il Tar ha dunque confermato la decisione dell’Azienda sanitaria locale di Parma.
“La professione di osteopata – si legge nella sentenza del Tar – continua ad essere una professione non armonizzata, nel senso che nessuna direttiva europea, nemmeno la recente 2005/36 sulle professioni, si è preoccupata di definirne i requisiti comuni a livello di Unione. Si tratta pertanto di una attività che le legislazioni nazionali possono disciplinare così come credono, perché il diritto europeo se ne disinteressa. In Italia, come si è detto più volte, essa è una professione priva di albo riservato (…)”.
Leggi la notizia su La Repubblica Parma
Si scaricano le tasse delle scuole di osteopatia?
L’art.15 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al punto d) stabilisce che possono detrarsi gli oneri relativi alle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, per cui se è possibile detrarre le spese per l’università al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il principio non vale per le scuole di Osteopatia, in quanto al momento non sono università o istituti parificati. I corsi, come quelli organizzati dalle scuole di Osteopatia diventano deducibili, ma solo per i titolari di partita IVA, purchè “congrui” rispetto alla loro attività. Per quanto concerne le scuole part-time, se lo “studente” lavora, le spese per la scuola di Osteopatia sono tranquillamente deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Lo stesso non vale per le scuole full time, le cui spese non sono scaricabili nella dichiarazione dei redditi. In questo caso si tratta sì di un percorso post-diploma, ma non essendo ancora equiparato a quello universitario le spese non possono essere “scaricate”.
È possibile intraprendere un percorso di studi in osteopatia a partire da una laurea in tecniche Audioprotesiche?
Possono accedere alla scuola part-time, in quanto laureati in professioni sanitarie, sia i Tecnici Audiometristi – secondo il D.M. 14.09.1994, n. 667 pubblicato in G.U. 03.12.1994, n. 283, che i Tecnici Audioprotesisti – secondo il D.M. 14.09.1994, n. 668 pubblicato in G.U. 03.12.1994, n. 283.
Un dipendente pubblico dell’asl può ottenere il riconoscimento delle ore di studio per frequentare una scuola di osteopatia?
Dipende. Per esempio ASL BA, BT e TA l’hanno concesso. Molte altre al nord, no.
Essendo l’osteopatia riconosciuta quale professione sanitaria da dicembre 2017, è possibile portare in detrazione al 19% tale spesa, se sulla fattura figura solamente il titolo di osteopata? O è necessario che la prestazione sia svolta da un osteopata con anche una laurea riguardante le professioni sanitarie già riconosciute in passato (come la fisioterapia)?
Nonostante la professione di osteopata sia stata individuata come professione sanitaria con l’approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), va fatto affidamento a quanto ribadito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2018. La quale, richiamando la precedente circolare 11/E/2014 (risposta 2.1), precisa che la detrazione (a titolo di spese sanitarie) ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a tali professioni sanitarie.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 aprile 2019.